Statuto
- Premesse
- Capo 1 – denominazione, sede e scopi istituzionali
- Capo 2 – organi della fondazione
- Capo 3 – gestione amministrativa e dei servizi
- Capo 4 – gestione economica e finanziaria
- Capo 5 – norme finali e transitorie
Premesse
Dalle tavole di fondazione alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato.
L’Opera Pia “Ospizio Bancalari per gli Artigianelli” con sede in Chiavari, trae la sua origine dal Sac. Francesco Bancalari fu Giovanni, il quale ne ordinò la fondazione e ne costituì la dote coi suoi testamenti olografi datati 15 Febbraio 1882, 2 Giugno e 19 Dicembre 1883, depositati in atti del Notaio Regio Benedetto Bancalari di Chiavari il 9 Ottobre 1884.
Il Sacerdote Francesco Bancalari dispose nel modo seguente della Sua rendita di Lire 21.185:
- per un terzo la destinò al ricovero di fanciulli maschi orfani od abbandonati oppure appartenenti a famiglie che non fossero in grado di mantenerli al fine di fornir loro un’educazione religiosa, morale e civile, di esercitarli in un’arte e di istruirli convenientemente;
- per un terzo ad una fondazione per l’istruzione dei fanciulli maschi discendenti dal padre dell’Istitutore, per far loro conseguire gradi accademici in Università anche fuori dello Stato e di perfezionarli negli studi. Essendo cessata la linea maschile della discendenza del fu Giovanni Bancalari, la fondazione non ha più avuto ragion d’essere ed il suo patrimonio è stato annesso a quello del ricovero per i fanciulli, secondo la volontà del fondatore;
- per un terzo all’erezione di una Sede Vescovile in Chiavari.
Legava inoltre all’Ospizio, oltre al terzo della suddetta rendita, la sua casa padronale, sita presso il torrente Rupinaro, con porzione di giardino attiguo nella quale impiantare l’Ospizio stesso.
Designava per l’attuazione di dette disposizioni testamentarie apposita Commissione composta dal Presidente della Società Economica di Chiavari, dall’Arciprete della Parrocchia di San Giovanni Battista, del Prevosto della Parrocchia di San Giacomo e d’uno dei discendenti del fu Giovanni Bancalari.
L’Opera Pia fu eretta in Ente Morale con R. Decreto 23 Febbraio 1884.
L’Opera Pia degli Artigianelli, avente pure sede in Chiavari, fu fondata dal Sacerdote Canonico Giuseppe Guerello, che ne promosse l’Istituzione associandosi ad altri benemeriti cittadini.
Provvedeva al ricovero dei fanciulli maschi poveri, orfani od abbandonati oppure appartenenti a famiglie che non erano in grado di mantenerli, educarli ed istruirli convenientemente che si trovavano nelle condizioni previste dallo Statuto, al fine di fornir loro una educazione religiosa e civile, come pure di esercitarli in un’arte e di istruirli convenientemente.
Fu eretta in Ente Morale con R. Decreto 1° Settembre 1884.
Entrambi questi Enti, che perseguivano esattamente gli stessi fini, vennero raggruppati sotto una sola Amministrazione e con la denominazione di ENTI RAGGRUPPATI “Ospizio Bancalari per gli Artigianelli” ed “Opera Pia degli Artigianelli in Chiavari“, con R. Decreto 20 Maggio 1897.
L’opera lungimirante di Francesco Bancalari e Giuseppe Guerello, sacerdoti operanti in epoca ostile al loro stato di consacrati come storicamente riconosciuto, ha prodotto un’inestimabile ricchezza che oggi ritroviamo nella realtà dei fatti e per la quale è doveroso esprimere un deferente omaggio. Tale ricchezza non è solo materiale, ovvero costituita unicamente dai beni mobili e immobili che oggi appartengono all’istituzione, ma è comprensiva dei valori di alto pregio morale e spirituale derivanti dal sano idealismo, dal prezioso tempo, dalla costanza e dalla determinazione che quegli uomini di Dio hanno donato agli altri durante tutto l’arco della loro vita.
Sembra doveroso menzionare anche le Suore di Santa Marta, i Padri Scolopi delle Scuole Pie S. Giuseppe Calassanzio ed i Capi d’Arte con l’aiuto dei quali, fino a non molti anni fa, questo Istituto ha potuto perseguire i propri fini statutari.
Infine si ricordano i numerosi Benefattori che hanno contribuito a formare il patrimonio di questa Fondazione, patrimonio che permette all’Istituto di finanziare le proprie attività in piena autonomia.
Con sentenza del 7 Aprile 1988, n°396, la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.1 della Legge 17 Luglio 1890, n°6972, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tutti i requisiti di un’istituzione privata. Con il Decreto Legislativo del 4 Maggio 2001, n°207, si impone il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, a norma dell’art.10 della Legge 8 Novembre 2000, n°328.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n°1548 del 5 Dicembre 2003 l’Ente è stato ricondotto al regime giuridico di diritto privato, con denominazione “Istituto Bancalari-Artigianelli”, ai sensi della Legge Regionale 1 Marzo 1994, n°8, in ottemperanza al D.L. 4 Maggio 2001, n°207 ed ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°6/REG del 18 Marzo 2003, coordinato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°7/REG del 28 Marzo 2003. In data 24.12.2003 è stato registrato a Chiavari, al n°2381/1, l’atto (n° del repertorio 30584 – n°9349 di raccolta) del Notaio Dott. Alberto Cecchini con il quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto, anche ai fini della trascrizione nei pubblici registri e della voltura catastale, che fanno parte del patrimonio dell’Ente trasformato gli immobili risultanti dall’inventario approvato nella seduta del 6 Agosto 2003.
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CAPO I
Denominazione, sede e scopi istituzionali
Articolo 1 – denominazione e sede
L’Istituto Bancalari-Artigianelli costituisce una Fondazione. La sua sede legale è sita in Chiavari (GE), Viale Enrico Millo al Civ.9, in uno stabile di proprietà.
Articolo 2 – scopi istituzionali
- La Fondazione “Istituto Bancalari-Artigianelli” ha personalità giuridica di diritto privato, opera senza fini di lucro con autonomia statutaria e gestionale e persegue scopi di utilità sociale.
- La Fondazione, in conformità agli atti originari di fondazione, ha per scopo la formazione religiosa, morale, civile, scolastica e professionale, con particolare riguardo ai giovani di ambo i sessi, storicamente perseguita tramite corsi di formazione professionale e doposcuola. Gli scopi statutari possono essere realizzati anche in collaborazione con altre realtà pubbliche o private.
- Lo scopo istituzionale è alimentato dalle rendite provenienti dai beni del patrimonio ad esso originariamente destinati in conformità alla destinazione impressa nelle tavole di fondazione.
- La programmazione economico finanziaria della fondazione e la relativa documentazione contabile e amministrativa dovrà essere coerente con il perseguimento dei fini istituzionali.
- La Fondazione “Istituto Bancalari-Artigianelli” può porre in essere tutti gli atti ed i negozi di diritto privato funzionali al perseguimento del proprio scopo istituzionale.
Articolo 3 – attività statutarie
- La Fondazione Istituto Bancalari Artigianelli gestisce le attività formative individuate all’art. 2 direttamente o in collaborazione con altri enti no profit atti allo scopo.
- In caso di collaborazione con soggetti terzi si dovrà procedere a stipula di apposita convenzione e relativo regolamento. Vengono privilegiati quegli enti le cui attività meglio si armonizzano con la legislazione in materia di corsi di formazione ed aggiornamento professionale.
Articolo 4 – regolamento
- La Fondazione Istituto Bancalari Artigianelli si dota di regolamento per lo svolgimento delle attività statutarie, con particolare riguardo ai giovani orfani o che versano in condizioni disagiate, nel rispetto della volontà del Fondatore.
- Il regolamento garantisce la parità di trattamento a tutti gli utenti senza discriminazioni legate a condizioni personali, sociali, religiose ed economiche.
Articolo 5 – patrimonio
- Il patrimonio della Fondazione “Istituto Bancalari-Artigianelli” comprende tutti i beni mobili ed immobili già appartenenti all’IPAB “Enti raggruppati Ospizio Bancalari per gli Artigianelli ed Opera Pia degli Artigianelli in Chiavari”, quali risultanti dall’inventario approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 Agosto 2003, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
- I beni mobili ed immobili in qualunque modo acquisiti in futuro da parte di Enti pubblici o privati o da persone fisiche, sono destinati ad incrementare il patrimonio per gli scopi di cui all’Art.2. In assenza di un espresso vincolo operato dal benefattore, i beni acquisiti si intendono come devoluti a favore degli scopi istituzionali e solo in casi eccezionali sono impiegabili per le finalità meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione, in relazione ai bisogni assistenziali prevalenti della comunità locale.
- Costituiscono altresì risorse destinate al raggiungimento degli scopi istituzionali:
- a) offerte, contributi, donazioni, liberalità a favore della Fondazione che vengano accettati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) le rette versate dagli utenti per accedere ai servizi erogati dalla Fondazione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione;
- c) interessi su depositi, canoni ed ogni altro utile o provento.
- E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, patrimonio o capitali durante la vita della Fondazione.
CAPO 2
Organi della Fondazione
Articolo 6 – organi della fondazione
Sono organi della Fondazione “Istituto Bancalari-Artigianelli”:
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Revisore dei Conti
Articolo 7 – consiglio di amministrazione
- La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto di 4 Membri – un Presidente e 3 Consiglieri – così come individuati nelle Tavole di Fondazione:
- Uno fra i Membri della Famiglia Bancalari scelto dalla Famiglia stessa tra i discendenti del fu Giovanni Bancalari.
- L’Arciprete pro tempore della Parrocchia di S. Giovanni Battista di Chiavari o persona da lui delegata.
- Il Prevosto pro tempore della Parrocchia di S. Giacomo di Chiavari o persona da lui delegata.
- Il Presidente della Società Economica di Chiavari o persona da lui delegata.
- Il Presidente è scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.
- Tanto il Presidente quanto i Consiglieri o le persone da essi delegate così come al comma 1 del presente articolo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
- L’insediamento del Consiglio di Amministrazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla scadenza del Consiglio precedente; superato detto termine, l’organo competente della Regione Liguria provvederà a nominare un Commissario.
- Tanto il Presidente quanto i Consiglieri non devono versare nelle situazioni di incompatibilità previste dalla Legge.
- Le funzioni di Amministratore sono svolte a titolo gratuito.
Articolo 8 – nomina effettuata dal vescovo
Se la famiglia Bancalari tralasciasse di fare la suddetta nomina, la stessa sarà fatta dal Vescovo Diocesano, il quale dovrà allora scegliere un individuo tra i parenti in grado di consanguineità più vicina al Signor Giovanni Bancalari, padre del Pio Fondatore; in mancanza, o se fosse la Società Economica a tralasciare la nomina, sceglierà persona laica di Sua fiducia.
Articolo 9 – presidenza onoraria
Il Vescovo Diocesano pro tempore avrà la Presidenza Onoraria del Consiglio di Amministrazione e come Presidente Onorario potrà personalmente intervenire alle adunanze, vedere i Bilanci e le scritture contabili, chiedere informazioni sull’andamento e sullo stato economico della Fondazione e su tutto ciò che riguarda le attività inerenti all’istruzione e alla formazione professionale degli assistiti.
Articolo 10 – decadenza
Il Consiglio può decidere di far decadere dalla carica quegli Amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengano alle adunanze per quattro sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.
Articolo 11 – revoca degli amministratori
- a revoca degli amministratori è disposta dal Consiglio di Amministrazione per gravi violazioni di legge o del presente statuto.
- La revoca è disposta in apposita seduta segreta, previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.
Articolo 12 – dimissioni
Le dimissioni degli amministratori devono essere depositate in forma scritta presso la Fondazione; esse non sono immediatamente efficaci e sono revocabili entro quindici giorni dalla loro presentazione. In caso di dimissioni di uno dei componenti del Consiglio, la Fondazione attiva le procedure per la surroga del dimissionario, secondo quanto previsto nel seguente Art.13
Articolo 13 – sostituzioni
- Appena il Consiglio di Amministrazione abbia avuto notizia della revoca o delle dimissioni di uno o più dei suoi componenti – o ne abbia constatata la decadenza – avviserà immediatamente il soggetto competente a far la nomina; questo, nella sua prima adunanza se si tratta della Società Economica od entro due mesi se si tratta del Vescovo, procederà alla nomina del nuovo Amministratore.
- Alla Famiglia Bancalari non occorre che notificare la decadenza del membro da lei posto nell’Amministrazione e proporre un altro nominativo entro due mesi.
- Se la revoca o le dimissioni riguardano la persona delegata dall’Arcipre- te della Parrocchia di S. Giovanni Battista o dal Prevosto di S. Giacomo, questi ultimi dovranno provvedere entro un mese ad effettuare la nuova nomina.
- Nel caso di cessazione per altra causa dalla carica di Consigliere, si procede alla sostituzione secondo le modalità previste dal presente articolo, comma 1, 2 e 3.
- Gli Amministratori nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 14 – attribuzioni del consiglio di amministrazione
- Il Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto prescritto dal Codice Civile e dai Regolamenti amministrativo e di contabilità, ed oltre a quanto è specialmente indicato in altri articoli del presente Statuto:
- verifica l’azione amministrativa e gestionale dell’Istituto;
- definisce gli obiettivi ed i programmi di attività;
- approva i bilanci;
- approva la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni, anche temporanee, del personale; assume, sospende e licenzia il personale dipendente;
- delibera eventuali regolamenti interni;
- delibera le modificazioni dello Statuto;
- nomina il Revisore dei conti;
- delibera in ordine ad ogni contratto della Fondazione;
- delibera la costituzione in giudizio della Fondazione;
- stabilisce la misura delle rette per i servizi erogati dalla Fondazione;
- delibera su ogni altro argomento relativo all’amministrazione ed alla gestione dell’Istituto.
- Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto sono assunte con deliberazione votata all’unanimità. L’articolo 25 del presente Statuto non potrà in ogni caso essere modificato se non su parere della Commissione in esso descritta.
Articolo 15 – attribuzioni del presidente
- Il Presidente rappresenta l’Istituto per qualsiasi pratica di ordinaria amministrazione, cura l’esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio, convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione fissandone il relativo ordine del giorno. Il Presidente rappresenta l’Istituto anche per qualsiasi pratica di straordinaria amministrazione – previa autorizzazione del Consiglio – e prende in caso di urgenza tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo a riferire al Consiglio in adunanza da convocarsi entro quindici giorni.
- In caso di impedimento o di assenza, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, nella persona del consigliere più anziano per elezione; in caso di contemporanea elezione, del più anziano per età.
Articolo 16 – revisione dei conti
- Il Consiglio di Amministrazione si avvale della collaborazione e consulenza di soggetto esterno alla Fondazione, iscritto nel registro dei Revisori Contabili, al quale viene affidato il compito di controllo di legittimità degli atti posti in essere dal Consiglio di Amministrazione.
- Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
- Il Revisore dei conti mediante l’accesso ai documenti contabili ed amministrativi esercita le seguenti funzioni:
- vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, predisponendo una relazione di accompagnamento al bilancio d’esercizio;
- verifica il controllo economico della gestione, formulando rilievi, valutazioni e proposte in funzione del conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità.
- Il Revisore dei conti percepisce un compenso annuo prefissato dal Consiglio di Amministrazione secondo le tabelle professionali.
Articolo 17 – funzionamento
- Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo almeno nelle epoche stabilite per l’approvazione del bilancio d’esercizio, del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo; le altre, tutte le volte che lo richieda una urgente necessità, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due Consiglieri.
- La convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene effettuata per invito scritto, firmato dal Presidente, con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno e recapitata agli Amministratori almeno cinque giorni prima di quello fissato per le riunioni; per le riunioni urgenti, almeno ventiquattro ore prima.
Articolo 18 – ordine del giorno
L’elenco delle pratiche poste all’ordine del giorno è determinato dal Presidente; i singoli membri del Consiglio di Amministrazione possono proporre al Presidente, prima della data della convocazione ed in forma scritta, l’aggiunta di altra mozione o argomento.
Articolo 19 – votazioni
- Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese con l’intervento di almeno tre Membri ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. Per l’adozione di delibere concernenti la dismissione di beni immobili e di valore storico e artistico destinati alla realizzazione dei fini istituzionali, il Consiglio di Amministrazione deve seguire la procedura indicata dal seguente articolo 25.
- Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.
- A parità di voti la proposta si intende respinta.
- Nel caso in cui un Amministratore si trovi in una situazione di conflitto di interessi nel merito di una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio ed astenersi dalla deliberazione stessa. L’amministratore che non ottemperi agli obblighi posti nel presente comma risponde dei danni che ne derivino alla Fondazione per effetto della sua inosservanza. Tale disposizione si applica nel caso in cui la delibera riguardi interessi propri o di congiunti od affini fino al quarto grado di parentela degli amministratori.
Articolo 20 – verbali
- Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale a cura di chi presiede o da persona da lui delegata. Il verbale deve essere firmato da tutti i Membri intervenuti.
- I verbali delle deliberazioni debbono essere sempre motivati e contenere il sunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Devono inoltre far menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve espresse dai membri del Consiglio di Amministrazione.
- I processi verbali delle deliberazioni devono essere redatti in ordine cronologico e regolarmente conservati presso l’archivio della Fondazione.
CAPO 3
Gestione amministrativa e dei servizi
Articolo 21 – il personale dipendente
- Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la dotazione organica del personale, secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi dell’Istituto ed al livello dei servizi erogati, e ne verifica periodicamente la congruità.
- Il personale necessario per l’esatto funzionamento dell’Istituto è nomi-nato dal Consiglio di Amministrazione a norma dell’Art.14 dello Statuto organico.
- Nel Regolamento interno saranno fissati i doveri, le attribuzioni e i diritti del personale stipendiato e salariato.
CAPO 4
Gestione economica e finanziaria
Articolo 22 – bilancio e contabilità
La Fondazione redige ed approva entro il mese di Aprile di ogni anno il bilancio d’esercizio dell’anno precedente nel rispetto delle norme di legge. In presenza di particolari ragioni il bilancio potrà essere redatto ed approvato entro il mese di Giugno.
Articolo 23 – norma contabile
- L’esercizio finanziario e fiscale dell’Istituto inizia il 1° Gennaio e si conclude il 31 Dicembre.
- La Fondazione redige ed approva entro il 15 di Dicembre il Bilancio di previsione per l’anno successivo.
- Il regolamento interno disciplina le modalità per la tenuta contabile delle operazioni di incasso e di pagamento.
Articolo 24 – gestione del patrimonio
- La Fondazione “Istituto Bancalari-Artigianelli” gestisce i beni del proprio patrimonio al fine di trarre le risorse da destinare al conseguimento degli scopi istituzionali.
- Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali sugli immobili di cui sopra, non effettuati con le forme dell’asta pubblica o della licitazione privata, sono trasmessi alla Regione per la preventiva autorizzazione.
- Di tutto il patrimonio costituito da beni mobili ed immobili della Fondazione deve essere tenuto l’inventario, da aggiornarsi periodicamente con cadenza normalmente biennale, contenente la descrizione e la valutazione dei beni e la segnalazione di eventuali beni aventi valore storico, monumentale, artistico.
Articolo 25 – alienazioni
- L’alienazione di immobili, di titoli o di altri valori capitali che costituiscano la dotazione della fondazione, quando la prudenza non richieda di attendere un più proficuo impiego, deve essere regolata dalla seguente procedura:
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione effettua una proposta scritta di alienazione, precisandone in modo chiaro e particolareggiato la necessità. All’alienazione dovrà in ogni caso seguire un investimento che trasformi e migliori il patrimonio – onde ricavare maggiori disponibilità economiche per il raggiungimento degli scopi statutari. Sono escluse altre motivazioni a giustificazione dell’alienazio- ne, a meno che siano collegate alla sopravvivenza dell’Istituto in modo comprovato e ben specificato. La proposta sarà confortata da perizia redatta da tecnico di fiducia del Consiglio di Amministrazione, illustrante in modo chiaro e dettagliato i vari aspetti economici dell’operazione, l’opportunità della stessa ed una precisa valutazione dei beni interessati.
- il Consiglio di Amministrazione, in seduta regolarmente convocata, esamina e delibera con votazione palese. Per l’approvazione occorre l’unanimità dei votanti presenti.
- il Presidente convoca una seconda seduta dopo almeno 15 giorni, ma non oltre 30 giorni, per deliberare sull’alienazione con votazione segreta. Per l’approvazione occorre l’unanimità dei votanti presenti.
- se alle due votazioni è stata raggiunta l’unanimità dei consensi dei presenti, la proposta di alienazione è approvata. Se non si è raggiunta l’unanimità, il Presidente, in tempi brevi, costituirà una Commissione così composta: il Vescovo Diocesano – od un Suo qualificato rappresentante – che sarà anche Presidente della Commissione, un Avvocato, un Geometra ed un Commercialista, nominati dai rispettivi ordini professionali, ed il Presidente del C.onsiglio di Amministrazione.
Detta Commissione esaminerà e cercherà di chiarire le motivazioni che hanno portato ad esprimere i voti contrari o le astensioni, oltre ad eventuali contestazioni scritte da parte di terzi pervenute almeno ventiquattro ore prima della riunione della Commissione; esprimerà quindi il proprio parere in merito all’alienazione. Detto parere sarà comunicato in forma scritta a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.
- il Consiglio di Amministrazione, in seduta regolarmente convocata, delibera con votazione palese. Per l’approvazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei membri presenti.
- nel caso venga approvata l’alienazione e se sarà ottenuta l’autorizzazio- ne preventiva dalla Regione Liguria, il Notaio che redigerà l’atto relativo alla pratica dovrà indicare l’adempimento delle formalità sopra descritte.
- I professionisti componenti la Commissione potranno essere retribuiti per le prestazioni svolte nel rispetto delle norme vigenti.
Articolo 26 – scioglimento dell’Istituto
In sintonia con le Tavole di Fondazione, in caso di scioglimento dell’Istituto per le cause di cui all’Art.27 del Codice Civile, il patrimonio sarà devoluto al Papa pro tempore, con vincolo di destinarlo alle medesime o analoghe finalità.
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CAPO 5
Norme finali e transitorie
Articolo 27 – norme finali
- Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore al momento della sua approvazione da parte della Regione.
- Gli organi della Fondazione sono nominati secondo le previsioni del presente Statuto. Gli organi in carica al momento dell’approvazione del presente Statuto decadono con la nomina di nuovi organi. I membri degli organi decaduti possono essere eventualmente rinominati.
Articolo 28 – norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni normative vigenti.